realizzato e curato da: Vincenzo Di Grigoli
Chi siamo
La nostra associazione è stata fondata il 19 Dicembre dell’anno 2002 oggi è
cosi composta:
Organigramma dell’Associazione
Presidente: Biagio Bonanno
Vice Presidente: Vincenzo Di Grigoli
Segretario: Cesare Di Grigoli
Consiglio di Aministrazione
Gianni Schillizzi - Cesare Di Grigoli - Giuseppe Bellone - Biagio Bonanno
Vincenzo Di Grigoli
Nuovo Statuto della Pro Loco di Mezzojuso
Articolo 1
. Costituzione, denominazione e sede
Il
giorno
19.12.2002,
a
Mezzojuso,
presso
lo
studio
del
dottor
Giuseppe
Dioguardi,
Notaio
in
Villafrati,
iscritto
presso
il
Collegio
Notarile
di
Palermo
è
costituita
l'Associazione
Turistica
Pro
Loco
denominata
“Pro
Loco
Mezzojuso”,
con
sede
legale
nel
comune
di
Mezzojuso
P.zza
Francesco
Spallitta,
snc
(Atto
costitutivo
-
Rep.
n.
24941
Racc.
n.
9112
–
Registrato
presso
l’Agenzia
delle
Entrate il 27.12.2002 al n. 6120 Vol. 511).
Ai
sensi
dell’art.
5,
comma
4,
del
decreto
assessoriale
n.
1583/S3TUR
del
27
luglio
2015,
la
Pro
Loco
è
soggetta
alla
vigilanza
ed
al
controllo
dell’Assessorato
regionale
del
Turismo,
dello
Sport
e
dello
Spettacolo, che ne decreta l'iscrizione e la permanenza nell’albo regionale.
Per
esigenze
organizzative
l'associazione
può
modificare
la
propria
sede
ed
attivare
anche
più
sedi
purchè
sempre
nell’ambito
del
territorio
del
Comune
di
Mezzojuso
su
semplice
deliberazione
del
consiglio
direttivo,
facendo
ricorso
alle
procedure
autorizzatorie
stabilite
dall'Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.
Articolo 2.
Caratteristiche e competenza territoriale
La
Pro
Loco
Mezzojuso
è
un’associazione
di
volontariato,
di
natura
privatistica,
senza
fini
di
lucro,
con
valenza
di
pubblica
utilità
sociale
e
con
rilevanza
di
interesse
pubblico,
che
svolge
la
propria
attività
nell'ambito
del
territorio
del
Comune
di
Mezzojuso.
La
Pro
Loco
può
operare
anche
al
di
fuori
del
proprio
Comune
in
forza
di
forme
consortili
con
altre
associazioni
o
enti
o
di
convenzioni
stipulate
con
Comuni
confinanti,
sin
quando
negli
stessi
non
esista
altra
associazione
Pro
Loco,
iscritta al relativo Albo regionale.
Articolo 3.
Finalità e oggetto
La
Pro
Loco
ha
finalità
di
promozione
sociale,
di
valorizzazione
delle
realtà
e
delle
potenzialità
naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del Comune in cui ha sede.
E'
disciplinata
dall’art.
8
della
legge
regionale
siciliana
15
settembre
2005,
n.
10
e
dal
decreto
assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015, ed opera per le seguenti finalità:
a)
la
tutela,
il
miglioramento
e
la
valorizzazione
delle
risorse
ambientali,
turistiche
e
culturali
del
luogo;
b)
il
miglioramento
dei
servizi
di
accoglienza
e
di
informazione
turistica
anche
attraverso
azioni
a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c)
la
programmazione
e
realizzazione
di
iniziative
atte
a
sensibilizzare
la
popolazione
residente
nel Comune circa le potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;
d)
l’organizzazione,
anche
in
collaborazione
con
enti
pubblici
e/o
privati,
di
iniziative
di
fruizione
del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;
e)
la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
f)
la
promozione
di
attività
di
utilità
sociale
e
di
solidarietà
sia
verso
gli
associati
che
verso
terzi,
allo
scopo
di
sviluppare
forme
di
turismo
socio-culturale,
con
particolare
riguardo
alla
terza
età,
ai
minori ed ai disabili;
g)
l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
La
Pro
Loco
ai
sensi
dell'art.2
della
Legge
regionale
28
aprile
1981,
n.78,
intende
svolgere
attività
di
Turismo Sociale svolgendo la propria attività prevalentemente:
a)
organizzando
viaggi
e
soggiorni,
individuali
e
collettivi,
e
gite
a
scopo
ricreativo
e
culturale
per
i lavoratori, gli anziani, e giovani e le loro famiglie;
b)
costruendo
o
gestendo
complessi
ed
impianti
ricettivi
e
turistici
a
carattere
sociale,
particolarmente
adatti
a
fornire
ai
lavoratori,
agli
anziani
ed
ai
giovani
prestazioni
confortevoli
ed
a
prezzi accessibili;
c)
esercendo
attività
comunque
connesse
con
l'utilizzo
del
tempo
libero,
anche
complementari
alle attività turistiche.
Articolo 4.
Finanziamento e patrimonio
Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a)
quote
sociali,
nella
misura
annualmente
determinata
dall’assemblea
dei
soci,
da
versare
entro
il
28 febbraio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d)
contributi
a
vario
titolo
pervenuti
da
parte
di
enti
ed
istituzioni
pubbliche:
Unione
Europea,
Stato, Regione, Provincia, Comune.
e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;
f)
proventi
derivanti
da
gestioni
permanenti
o
occasionali
di
beni
e
di
servizi
verso
i
soci
o
verso
terzi,
anche
attraverso
lo
svolgimento
di
attività
economiche
di
natura
commerciale,
agricola
e
artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
h)
entrate
derivanti
da
iniziative
promozionali
finalizzate
all'autofinanziamento,
quali
feste
e
sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
I) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Gli
avanzi
di
amministrazione
devono
essere
impegnati
per
le
attività
istituzionali
dell’anno
successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;
È
fatto
assoluto
divieto
di
distribuire
ai
soci
utili
o
proventi
derivanti
dalle
attività
a
qualunque
titolo
esercitate.
Articolo 5.
Soci
La
qualità
di
socio
è
conseguibile
da
tutti
i
cittadini
sia
italiani
che
stranieri
che
ne
facciano
richiesta
alla Pro Loco e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
I soci della Pro Loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
a) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
b) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
c)
Socio
benemerito
è
il
socio
nominato
tale
dall’assemblea
per
particolari
meriti
acquisiti
durante
la vita della Pro Loco.
d)
Socio
onorario
è
chi
per
meriti
particolari
verso
la
Pro
Loco
o
la
località,
è
insignito
di
tale
titolo
con delibera motivata dal consiglio direttivo.
I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
Articolo 6.
Diritti e doveri del socio
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto di:
a) eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della Pro Loco;
d) ricevere la tessera della Pro Loco;
e) frequentare i locali della Pro Loco;
f) fruire dei servizi della Pro Loco;
g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla Pro Loco;
I)
soci
ordinari
e
sostenitori
hanno
il
dovere
di
versare,
entro
il
28
febbraio
di
ciascun
anno,
la
quota
sociale
stabilita
dal
Consiglio
Direttivo,
in
sede
di
approvazione
del
bilancio
preventivo.
In
caso
di
morte,
recesso
o
esclusione
dall’Associazione,
i
versamenti
fatti
a
qualsiasi
titolo
non
sono
rimborsabili,
non
creano
diritti
di
partecipazione
nè,
tanto
meno,
quote
indivise
di
partecipazione
trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.
I
soci
hanno
il
dovere
di
osservare
le
norme
statutarie
e
regolamentari,
di
partecipare
alla
vita
sociale
e
amministrativa
dell’associazione,
di
garantirne
l’assetto
economico
e
tutelarne
l'immagine.
Articolo 7.
Ammissione e perdita della qualifica di socio
L’ammissione
a
socio
della
Pro
Loco
viene
deliberata
dal
Consiglio
Direttivo
previa
presentazione
di
regolare
istanza
accompagnata
dal
versamento
della
quota
sociale
deliberata
dal
Consiglio
Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
La
qualità
di
socio
si
perde
per
dimissioni,
morte,
morosità,
indegnità.
In
caso
di
dimissioni
il
socio
che
desideri
recedere
dovrà
darne
comunicazione
al
Presidente
con
lettera
scritta
certificabile.
Le
dimissioni
devono
essere
ratificate
dal
Consiglio
Direttivo
nella
prima
seduta
utile
ed
il
recesso
diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta.
Il
Consiglio
Direttivo
verifica
il
rispetto
dell'art.
6,
comma
2,
del
presente
statuto
e,
qualora
il
socio
non
abbia
provveduto
al
pagamento
della
quota
sociale
annua,
ne
delibera
la
cancellazione
dall'elenco
dei
soci.
Resta
impregiudicato
il
diritto
dell’Associazione
a
riscuotere
le
quote
maturate
e non pagate dal socio moroso.
L'esclusione
di
un
socio
per
indegnità
viene
deliberata
dall'assemblea
dei
soci
su
proposta
motivata
del Consiglio Direttivo.
L’adesione
all’Associazione
deve
intendersi
a
tempo
indeterminato
ed
in
nessun
caso
per
periodi
temporanei, fermo restando il diritto di recesso.
Il
socio
che
sia
stato
proclamato
decaduto
per
indegnità
e
morosità
non
potrà
presentare
più
istanza di ammissione alla Pro Loco.
Il
socio
nei
cui
confronti
risulti
pendente
un
procedimento
penale
viene
considerato
sospeso
dall'attività
della
Pro
Loco
ed
eventualmente
riammesso
una
volta
cessato
il
motivo
di
sospensione.
Nel
caso
di
condanna
definitiva
l'Assemblea
ne
delibera
l'esclusione
su
proposta
del
Consiglio Direttivo.
Articolo 8.
Organi
Sono organi della Pro Loco:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;
Articolo 9.
Assemblea dei soci
L’Assemblea
dei
soci
rappresenta
l’universalità
degli
associati
e
le
sue
decisioni
obbligano
tutti
gli
iscritti.
All’Assemblea
prendono
parte
tutti
i
soci
che
risultino
in
regola
con
il
pagamento
delle
quote
sociali
degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell’anno in corso.
L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Ogni
associato
può
accettare
fino
ad
un
massimo
di
tre
deleghe.
Non
è
ammesso
il
voto
per
corrispondenza.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Il
Presidente,
su
indicazione
del
Consiglio
Direttivo,
indice
l'assemblea
con
avviso
in
cui
è
specificata
la
sede,
la
data
e
l’ora
della
convocazione
nonchè
gli
argomenti
posti
all’ordine
del
giorno.
Spetta
all’Assemblea,
in
seduta
ordinaria,
l'elezione
del
Consiglio
direttivo
e
del
Revisore
dei
conti.
L’Assemblea
ordinaria,
normalmente,
viene
convocata
entro
il
mese
di
ottobre
di
ogni
anno
per
l’approvazione
del
bilancio
di
previsione
ed
il
relativo
programma
delle
attività
da
attuarsi
nel
corso
dell'anno
successivo.
Viene
convocata,
inoltre,
entro
il
mese
di
aprile
di
ogni
anno
per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.
L’Assemblea,
sia
ordinaria
che
straordinaria,
salvo
quanto
non
diversamente
disposto
dal
presente
Statuto,
è
valida
in
prima
convocazione
con
la
presenza
della
maggioranza
dei
soci
aventi
diritto
al
voto;
in
seconda
convocazione,
da
indirsi
almeno
un’ora
dopo,
qualunque
sia
il
numero
dei
soci
presenti ed aventi diritto al voto.
L’Assemblea
viene
convocata
e
presieduta
dal
Presidente
della
Pro
Loco
o,
in
sua
assenza,
dal
vice
presidente.
L’Assemblea
delibera
con
il
voto
favorevole
della
maggioranza
dei
votanti
(gli
astenuti
non
sono
considerati votanti).
Compete
all’Assemblea
ordinaria
deliberare
sul
programma
generale
delle
attività
e
relativo
bilancio
di
previsione,
sul
conto
consuntivo,
entrambi
predisposti
dal
Consiglio,
su
eventuali
proposte
del
Consiglio
Direttivo
dei
soci,
sulle
modifiche
statutarie
e
sullo
scioglimento
dell’Associazione.
L'Assemblea
delibera,
inoltre,
sulla
destinazione
di
eventuali
utili
o
avanzi
di
gestione
che
non
potranno
mai
essere
distribuiti
ai
soci,
neanche
in
forma
indiretta.
Lo
stesso
dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.
L’Assemblea
può
essere
anche
indetta
dietro
richiesta
scritta
presentata
al
Consigio
Direttivo
da
almeno un terzo dei soci.
La
convocazione
assembleare
deve
essere
trasmessa
ai
soci
ed
al
Revisore
dei
conti
almeno
dieci
giorni
prima
della
data
di
convocazione
attraverso
il
sistema
di
posta
elettronica
certificata
o
il
recapito
postale
ordinario
per
quegli
associati
che
non
dispongono
di
un
box
di
posta
elettronica.
L’avviso
di
convocazione
va
altresì
esposto
nella
sede
sociale
in
luogo
di
facile
accesso
ed
in
maniera ben visibile.
Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea in sessione straordinaria. L’Assemblea
per
le
modifiche
statutarie
è
valida
in
prima
convocazione
con
la
presenza
di
quattro
quinti
dei
soci
aventi
diritto
al
voto;
in
seconda
convocazione
con
la
presenza
di
due
terzi
dei
soci
aventi
diritto
al
voto (gli astenuti non sono considerati votanti).
L’Assemblea
delibera
lo
scioglimento
della
Pro
Loco
con
il
voto
favorevole
di
quattro
quinti
dei
soci
aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).
Delle
riunioni
assembleari
deve
essere
redatto
apposito
verbale
sottoscritto
dal
Presidente
e
dal
Segretario della Pro Loco.
Tutte
le
deliberazioni
dell’Assemblea,
ivi
comprese
quelle
relative
all’approvazione
del
bilancio
preventivo
e
consuntivo
ed
annesse
relazioni,
devono
essere
inviate
entro
trenta
giorni
dalla
loro
approvazione al libero Consorzio comunale competente per territorio.
Articolo 10.
Consiglio direttivo
Il
Consiglio
Direttivo
è
formato
da
un
numero
dispari
(da
un
minimo
di
5
ad
un
massimo
di
11,
stabilito
dall’Assemblea
prima
delle
votazioni)
di
membri
eletti
a
votazione
segreta
dall'Assemblea
tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In
caso
di
vacanza,
per
qualsiasi
motivo,
dei
membri
effettivi,
si
procede
alla
loro
surroga
con
i
soci
primi
non
eletti
sino
ad
un
massimo
della
metà
dei
consiglieri
stabiliti.
Entro
trenta
giorni
dalla
surroga
l’Assemblea
ratifica
i
nominativi
dei
Consiglieri
subentrati
o,
in
mancanza,
elegge
nuovi
Consiglieri.
Può
essere
eletto
componente
del
Consiglio
Direttivo
un
rappresentante
dell'
Associazione
di
categoria alla quale la Pro Loco eventualmente aderisce.
Possono
partecipare
alle
sedute
del
Consiglio,
per
l'espressione
di
pareri
consultivi
e
quindi
senza
diritto
al
voto:
il
Sindaco
del
Comune,
i
consiglieri
comunali
e
i
componenti
la
giunta,
gli
esponenti
delle
associazioni
di
volontariato
o
delle
associazioni
di
categoria
nel
campo
turistico-
culturale
presenti
sul
territorio
comunale,
eventuali
esperti
nelle
materie
oggetto
di
attività
della
Pro
Loco
a
ciò esplicitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Per
la
validità
delle
sedute
occorre
la
presenza
effettiva
di
almeno
la
metà
dei
consiglieri
previsti;
nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il
Consiglio
Direttivo
elegge
tra
i
propri
componenti,
a
votazione
segreta,
il
Presidente
ed
il
vice
Presidente.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:
a)
al
libero
Consorzio
comunale
territorialmente
competente,
che
ne
informa
il
Dipartimento
Regionale
del
Turismo,
dello
Sport
e
dello
Spettacolo
in
seno
alla
comunicazione
annuale
di
verifica
dei requisiti;
b) all'organizzazione di categoria alla quale la pro loco ha eventualmente aderito.
Il
Consiglio,
di
norma,
viene
convocato
dal
Presidente
almeno
ogni
sessanta
giorni
ed
ogni
qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
L’avviso
di
convocazione
(contenente
l’indicazione
del
luogo,
del
giorno,
dell’ora
e
gli
argomenti
posti
all’ordine
del
giorno)
deve
essere
inviato
ai
Consiglieri
ed
ai
Revisori
dei
Conti
almeno
cinque
giorni
prima
della
riunione,
utilizzando
il
sistema
di
posta
elettronica
certificata
o
il
recapito
postale
ordinario per quei membri che non dispongano di un box di posta elettronica.
Nei
casi
di
urgenza
la
convocazione
può
avvenire
fino
a
ventiquattr'ore
prima
anche
a
mezzo
di
comunicazione
telefonica.
La
riunione
si
intende
comunque
valida
con
la
presenza
della
maggioranza dei Consiglieri.
Il
Consigliere
che
non
rinnova
la
propria
adesione
alla
Pro
Loco
entro
il
28
febbraio
di
ogni
anno
decade automaticamente dalla carica.
Il
Consigliere
che
per
tre
sedute
consecutive
risulti
immotivatamente
assente
dal
Consiglio
viene
dichiarato
decaduto
e
surrogato
dal
primo
dei
non
eletti.
Il
Consiglio
si
riserva
di
decidere,
circa
la
decadenza
del
socio-consigliere,
qualora
lo
stesso
abbia
fatto
pervenire
per
iscritto
giustificati
motivi comprovanti l'assenza.
Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'Assemblea dei soci.
Spetta
al
Consiglio
direttivo
l’amministrazione
del
patrimonio
sociale,
la
formazione
e
redazione
del
bilancio
preventivo,
la
formazione
del
bilancio
consuntivo,
che
deve
essere
approvato
dall’Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare su:
a) ammontare della quota sociale annua
b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;
c) decadenza e surroga dei Consiglieri,
d)assunzione
di
ogni
iniziativa
utile
al
raggiungimento
delle
finalità
sociali,
con
tutte
le
facoltà
che
non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci.
Delle
riunioni
del
Consiglio
Direttivo
viene
redatto
apposito
verbale
sottoscritto
dal
Presidente
e
dal Segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Articolo 11.
Presidente e Vice Presidente
Il
Presidente
è
il
legale
rappresentante
della
Pro
Loco
ed
ha,
unitamente
agli
altri
membri
del
Consiglio Direttivo, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.
Il
Presidente
è
eletto
dal
Consiglio
Direttivo
a
votazione
segreta,
o
in
altro
modo
accettato
dal
Consiglio
stesso,
a
maggioranza
dei
voti
utili.
Nello
stesso
modo
il
Consiglio
procede
alla
elezione
del vice presidente.
In
caso
di
impedimento,
il
Presidente
viene
sostituito
dal
Vice
Presidente
o
dal
Consigliere
con
maggiore anzianità d'iscrizione alla Pro Loco.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario.
In
caso
di
dimissioni
o
di
impedimento
permanente
il
Consiglio
direttivo
deve
provvedere
entro
15
giorni alla elezione del nuovo Presidente.
Articolo 12.
Segretario e Tesoriere
Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente.
Il
Segretario
assiste
il
Consiglio
e
l’Assemblea,
redige
i
verbali
e
cura
il
normale
funzionamento
degli
uffici.
Il
Segretario
è
responsabile,
insieme
al
Presidente,
della
perfetta
tenuta
degli
atti
e
di
ogni
altro
documento sociale.
Il
Segretario
su
delibera
del
Consiglio
può
svolgere
anche
la
funzione
di
Tesoriere.
Il
Segretario,
in
particolare, ha i seguenti compiti:
a)
partecipa,
senza
diritto
di
voto,
nel
caso
in
cui
non
sia
Consigliere,
alle
riunioni
del
Consiglio
direttivo e dell’assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g)deposita
presso
la
sede
sociale
i
documenti
contabili
relativi
al
Bilancio
consuntivo,
già
approvato
dal
Consiglio
direttivo,
almeno
quindici
giorni
prima
della
riunione
dell’Assemblea
convocata
per
l’approvazione.
Articolo 13.
Revisori dei conti
L'Assemblea
dei
soci,
su
proposta
del
Consiglio
Direttivo,
può
nominare
un
Revisore
dei
conti,
da
eleggersi con votazione segreta.
Il
Revisore
dura
in
carica
quattro
anni
ed
è
rieleggibile.
Ha
il
compito
di
esaminare
la
contabilità
sociale
periodicamente
ed
ogni
qualvolta
lo
ritenga
opportuno,
nonché
di
relazionare
all'Assemblea dei soci sul bilancio preventivo e consuntivo.
Il Revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del Consiglio
Articolo 14.
Presidente onorario
Il
Presidente
onorario
può
essere
nominato
dall’Assemblea
dei
soci
per
eccezionali
meriti
acquisiti
in attività svolte a favore della Pro Loco.
Al
Presidente
onorario
possono
essere
affidati,
dal
Consiglio
direttivo,
incarichi
di
raccordo
o
di
rappresentanza verso altri enti
Articolo 15.
Disposizioni generali
La
Pro
Loco
adegua
la
propria
attività
gestionale
alle
norme
vigenti,
riconoscendo
l’assenza
di
lucro
e la competenza territoriale.
La
Pro
Loco
si
avvale
prevalentemente
delle
attività
prestate
in
forma
volontaria,
libera
e
gratuita
dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
In
caso
di
particolari
necessità
la
Pro
Loco
può
assumere
lavoratori
dipendenti
o
avvalersi
di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
Tutte
le
cariche
della
Pro
Loco
sono
gratuite
ed
incompatibili
con
i
ruoli
di
consigliere
comunale,
membro
della
giunta
comunale
e
comunque,
più
in
generale,
con
tutte
le
cariche
politiche
o
d'ufficio in conflitto d'interesse.
Il
Consiglio
direttivo
delibera
in
merito
a
quanto
previsto
dal
presente
articolo
e
può
prevedere
il
rimborso
delle
spese
documentate
sostenute
dai
membri
del
Consiglio
e
dai
soci
strettamente
inerenti lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.
Entro
trenta
giorni
dalla
sua
costituzione
l'associazione
provvede
ad
inoltrare
richiesta
di
iscrizione
all’albo
regionale
delle
Pro
Loco
istituito
presso
l’Assessorato
regionale
del
turismo,
dello
sport
e
dello spettacolo per il tramite del libero Consorzio comunale territorialmente competente.
Articolo 16.
Vigilanza e controllo
L'associazione
è
sottoposta
alla
vigilanza
e
controllo
del
Dipartimento
Regionale
del
Turismo,
dello
Sport
e
dello
Spettacolo,
tramite
i
liberi
Consorzi
comunali,
con
l'eventuale
concorso
dei
Servizi
Turistici Regionali.
L’Assessore
regionale
per
il
turismo,
lo
sport
e
lo
spettacolo,
in
esito
all'attività
di
vigilanza
e
controllo
revoca
il
riconoscimento
e
quindi
l'iscrizione
all'Albo
regionale
delle
associazioni
Pro
Loco,
con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
a)
gravi
irregolarità
nella
conduzione
dell'associazione
rispetto
alle
norme
previste
dallo
statuto
o
nell’amministrazione
dell’associazione,
con
particolare
riferimento
alle
procedure
di
formazione
ed
approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
Articolo 17.
Scioglimento della Pro Loco
La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
Lo
scioglimento
della
Pro
Loco
deve
essere
comunicato
al
libero
Consorzio
comunale
competente
per
territorio,
alla
Regione
Siciliana
Assessorato
regionale
del
turismo,
sport
e
spettacolo,
al
Comune
entro
cui
la
Pro
Loco
opera,
all’Associazione
di
categoria
alla
quale
l'associazione
eventualmente aderisce, entro 30 giorni dalla data della delibera.
In
caso
di
vacanza
amministrativa,
l’amministrazione
uscente
risponde
direttamente
di
eventuali
pendenze contabili o amministrative.
In
caso
di
scioglimento
della
Pro
Loco
l’eventuale
residuo
attivo
ed
i
beni
mobili
ed
immobili
inventariati
dovranno
essere
devoluti,
con
la
stessa
delibera
che
ne
dispone
lo
scioglimento,
a
fini
di
utilità
sociale
ad
organizzazione
o
ente
appositamente
individuato
dall'Assemblea
in
sede
di
scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci
Articolo 18.
Riferimenti legislativi
Per
quanto
non
espressamente
contemplato
nel
presente
statuto,
si
fa
rinvio
a
quanto
previsto
dal
codice civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi.
Organigramma dell’Associazione
Organigramma dell’Associazione